ORDINANZA n°48 del 16/11/2017
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’ATMOSFERA
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
ORDINA
a tutta la Cittadinanza,
nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 marzo:
1. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici;
2. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
3. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
INVITA
a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l’utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.
AVVERTE
- Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.
MANDA
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
RICORDA
che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.